Contenere i costi della spesa sanitaria e responsabilizzare i cittadini al momento della richiesta di prestazioni specialistiche o di farmaci: per raggiungere questi obiettivi è stato istituito il ticket, che obbliga al versamento di una cifra variabile, e comunque contenuta, a titolo di partecipazione alle uscite finanziarie del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
In realtà, in base alla legge nazionale e ai provvedimenti regionali, non tutti gli assistiti sono tenuti a pagare il ticket, a seconda dell’età e della patologia, del reddito o, infine, dell’invalidità da cui si è affetti. In tutti questi casi, si parla di esenzione totale o parziale dal pagamento dei ticket sanitari, sia a livello ambulatoriale che farmaceutico.
1) Il ticket per la specialistica ambulatoriale
Allo scopo di non dilatare la spesa sanitaria senza valide giustificazioni, e pur tutelando il diritto alla salute dei cittadini, la normativa vigente si mostra chiara nell’indicare quali sono i Livelli essenziali di assistenza (Lea) che vanno garantiti a quanti si avvalgono dell’assistenza specialistica.
Quando dobbiamo sottoporci ad esami di laboratorio, a lastre radiografiche, nel caso di cicli di cure di riabilitazione o, comunque, per usufruire di prestazioni mediche specialistiche ambulatoriali erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, siamo tenuti a pagare una certa somma, il ticket per la specialistica, comunque mai superiore ai 36,15 Euro.
Anche per questo ticket sono previste varie esenzioni - totali o parziali - basate soprattutto sulle condizioni di salute dell’assistito, ma anche sulla sua situazione socio-economica.
A) Le seguenti prestazioni specialistiche non comportano pagamento di ticket:
interventi e campagne di prevenzione collettiva autorizzate dalla Regione o dal Ministero della Salute;
- prestazioni che derivano da obblighi di legge;
- prestazioni disposte nel prevalente interesse della collettività (ad esempio: atti di donazione di sangue, organi e tessuti, interventi di medicina scolastica, interventi specialistici di neuropsichiatria infantile, prestazioni rivolte a soggetti che frequentano il Ser.T. su prescrizione/proposta dello stesso, prestazioni rivolte a soggetti affetti da Hiv o sospetti Hiv);
- mammografia ogni due anni per tutte le donne dai 45 ai 69 anni d’età;
- pap test ogni tre anni per tutte le donne dai 25 ai 65 anni d’età;
- colonscopia ogni 5 anni dopo i 45 anni o nei soggetti a rischio;
- accertamenti diagnostici e strumentali per patologie neoplastiche in età giovanile, a favore dei pazienti al di sotto dei 45 anni d’età;
- prestazioni specialistiche in corso di gravidanza, nonchè i controlli destinati ad accertare eventuali difetti genetici, gli esami per la diagnosi prenatale e tutti gli esami necessari ad accertare eventuali rischi per la donna e il bambino.
B) Sono esentate dal pagamento del ticket per usufruire di prestazioni specialistiche correlate alla loro patologia, le seguenti categorie:
- soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
- le persone affette dalle forme morbose (elencate dal Decreto Ministeriale 28.05.1999, n. 329);
- i soggetti affetti dalle malattie rare (elencate dal Decreto ministeriale 18 maggio 2001, n. 279);
- gli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia;
- gli invalidi del lavoro con invalidità inferiore ai 2/3;
- gli invalidi di servizio dalla VI alla VIII categoria;
- gli infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali (esenzione limitata al periodo d’infortunio/malattia);
- le vittime del terrorismo o della criminalità con invalidità superiore a 1/4;
- le donne in gravidanza;
- i ragazzi minori di 18 anni che si avviano all’attività sportivo-agonistica;
C) Sono esentati dal pagamento del ticket su qualsiasi prestazione specialistica:
- gli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia;
- gli ex deportati nei campi di sterminio;
- gli invalidi civili al 100%;
- gli invalidi civili con invalidità superiore ai 2/3 (67%-99%);
- gli invalidi civili con assegno di accompagnamento;
- i grandi invalidi del lavoro (80%-100% di invalidità);
- i grandi invalidi di servizio, titolari di specifica pensione (categoria I);
- gli invalidi di servizio dalla II alla V categoria;
- ciechi e sordomuti;
- i cittadini di età inferiore ai 6 anni o superiore ai 65 anni con reddito familiare complessivo non superiore a 36.151,98 Euro (su autocertificazione Utente);
- i titolari di pensione sociale e relativi familiari a carico (su autocertificazione dell’Utente);
- i titolari di pensione al minimo, di età superiore a 60 anni e relativi familiari a carico, con reddito familiare non superiore a 8.263,31 Euro aumentati a 11.362,05 Euro in presenza del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, più 516,46 Euro per ogni figlio (su autocertificazione dell’Utente);
- i disoccupati e/o inoccupati e familiari a carico, con reddito familiare non superiore a 8.263,31 Euro aumentati a 11.362,05 Euro in presenza del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, più 516,46 Euro per ogni figlio (su autocertificazione dell’utente);
Per ottenere l’esenzione, la cui attestazione sarà rilasciata dalla Asl di appartenenza, è necessario presentarsi presso i suoi uffici muniti di: codice fiscale, tessera sanitaria e documento di identità valido. Successivamente, bisognerà produrre documenti specifici: per patologia il referto dello specialista; per invalidi di guerra il foglio del Ministero del Tesoro; per invalidi del lavoro il foglio Inail che documenti i postumi dell’infortunio; per invalidi civili il verbale della Commissione di Invalidità Civile; per invalidi di servizio, il foglio della Commissione Medica Ospedaliera che riporta la categoria cui appartiene l’invalidità.
I ticket da pagare in farmacia
Il 16 gennaio del 2003 è entrato in vigore il Nuovo Prontuario Farmaceutico, un elenco rinnovato dei medicinali, dal quale è scomparsa la classe B, contenente farmaci a parziale carico del cittadino, e che annovera, ora, due sole fasce: la ‘A’, completamente gratuita, con un’eventuale introduzione dei ticket da parte di ogni regione e la ‘C’, a totale carico degli assistiti.
Nel Lazio, per esempio, a seguito delle Deliberazioni n. 34, n. 107 e n. 389 del 2002 da parte della Giunta regionale, per ogni confezione di medicinale non generico, il cui prezzo sia superiore a 5 Euro, si paga un ticket di 1 Euro e non possono esserci più di due confezioni per ricetta.
Nel caso, invece, ci venga prescritto un farmaco generico, nessun ticket è dovuto.
Nella prima eventualità, tuttavia, alcune categorie sociali sono del tutto esenti dal pagamento di farmaci:
- i titolari di pensione di guerra diretta vitalizia;
- i titolari di pensione o di assegno sociale;
- i titolari dei trattamenti pensionistici di invalidità, vecchiaia e superstiti;
- gli invalidi di guerra, i grandi invalidi per servizio e per lavoro;
- gli ex deportati nei campi di sterminio nazifascisti;
- gli invalidi civili al 100%;
- i soggetti affetti da patologie neoplastiche maligne o da tumori;
- i soggetti affetti da pluripatologie che abbiano determinato grave ed irreversibile compromissione di più organi e/o apparati, nonchè riduzione dell’autonomia personale;
- i bambini nati o adottati tra l’8 marzo e il 31 dicembre 2002 e le rispettive mamme (anche se non italiane), per un anno intero a decorrere dalla data del certificato di assistenza al parto o da quella del decreto di affidamento preadottivo;
- i soggetti in attesa di trapianto ovvero sottoposti a trapianto (rene, cuore, polmone, fegato, pancreas, cornea, midollo);
- i soggetti nati con gravi deficit fisici, sensoriali o neuropsichici;
- i ciechi parziali o assoluti;
- i sordomuti;
- persone affette da neoplasie maligne;
- le vittime del terrorismo o della criminalità organizzata;
- i detenuti;
- i soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
- tutti i soggetti riconosciuti esenti dal ticket a causa di patologie invalidanti, oppure a causa di malattie rare.
Farmaci Generici
Innanzitutto, due precisazioni. La prima: di ogni farmaco, è il principio attivo a costituire l’essenza della cura. La seconda: ai farmaci in commercio vengono attribuiti dal produttore nomi commerciali che si affiancano al nome della sostanza attiva in essi contenuta. CosÏ, ad esempio, ‘Aspirina’ è il nome commerciale dell’acido acetilsalicilico.
Per contro, i farmaci cosiddetti “generici” sono identificati solamente dal nome del principio attivo in essi contenuto e sono, in tutto e per tutto, simili ai rispettivi prodotti che hanno una ‘marca’, ma che, proprio per l’assenza di quest’ultima, costano molto meno. Il costo inferiore, tuttavia, è dettato anche da un altro fattore, cioè, dal fatto che i principi attivi non sono più coperti da brevetto, un sistema di protezione commerciale che permette all’azienda scopritrice di avere l’esclusiva di vendita per svariati anni, allo scadere del quale, però, altre aziende possono produrre e vendere il principio attivo a prezzi concorrenziali.
Fatta questa doverosa premessa, ci preme sottolineare che ancora molto va fatto per promuovere un uso sempre più esteso dei farmaci generici a livello nazionale, cosÏ come avviene all’estero.
Difatti, soltanto dal settembre 2001 è stata avviata una promozione del genere anche nel nostro Paese dove il Servizio Sanitario ‘passa’ al cittadino il prodotto con il costo inferiore tra i vari farmaci con prezzo diverso contenenti lo stesso principio attivo. Sta, quindi, al cittadino scegliere, a parità di principio attivo, un prodotto con prezzo più elevato, ma in questo caso la differenza tra la ‘quota di riferimento’ ed il prezzo del prodotto prescelto rimane a carico del cittadino stesso (il quale sa bene che dovrà pagare).
Nel corso del 2001, dopo aver provveduto, nel rispetto di direttive ministeriali, alla definizione e aggiornamento del prezzo di riferimento dei farmaci generici presenti nel ciclo distributivo regionale, gli Assessorati regionali alla Sanità, Salute e Politiche Sociali, hanno confermato, con tanto di deliberazione di Giunta, le modalità di erogazione degli stessi ed in particolare :
- il farmacista, in assenza dell’indicazione relativa alla non sostituibilità del farmaco apposta dal medico prescrittore e dopo aver informato l’assistito, è tenuto a consegnare allo stesso il farmaco avente il prezzo più basso tra quelli disponibili o che si renderanno disponibili sul mercato;
- qualora il farmaco non sia disponibile, il farmacista è tenuto ad erogare, sempre informando opportunamente l’assistito, il medicinale avente un prezzo inferiore o uguale a quello di rimborso, per evitare oneri a carico del cittadino;
- qualora il farmaco risulti non disponibile e sia presente un medicinale con prezzo superiore a quello massimo di rimborso, il farmacista è tenuto a porre in atto ogni tentativo per approvvigionarsi del farmaco avente un prezzo inferiore o uguale a quello di rimborso. In caso negativo il farmacista è autorizzato ad erogare il farmaco senza oneri a carico del cittadino;
- il farmacista, nei casi in cui il medico dichiari la non sostituibilità del farmaco o l’assistito non accetti la sostituzione, è tenuto a richiedere al cittadino l’eventuale differenza tra il prezzo del farmaco dispensato e il prezzo massimo di rimborso, con l’eccezione dei pensionati di guerra titolari di pensioni vitalizie.
In definitiva, il Ministero della Salute ha inteso realizzare un profondo riordino del settore, particolarmente incentrato sulla questione dell’esenzione dal ticket.
Tuttavia, l’avvento del federalismo ha gettato nel caos la sanità pubblica nazionale, per quanto riguarda il prezzo dei farmaci, in quanto ha prodotto una oscillazione, da regione a regione, in alcuni casi anche molto forte.
CosÏ, un farmaco gratuito in terra lombarda non lo è affatto all’ombra del Cupolone, oppure, le massaie delle isole pagano a prezzo intero una scatola di cerotti venduta esattamente alla metà sul resto del territorio nazionale, sebbene siano identiche tra loro in tutto e per tutto.
Il caos sopraggiunge quando, a questa variazione di prezzo si combinano le quote di rimborso per le varie regioni, i ticket sulla ricetta e sul singolo pezzo, in quota fissa o percentuale sul costo di listino. Con il risultato che, ad oggi, l’Italia può vantare ben 21 prontuari farmaceutici, uno diverso dall’altro.
Inoltre, tra le conseguenze devastanti generate dalla diversificazione dei listini, una su tutte: approfittare di questa variazione di prezzo dei farmaci di regione in regione, per cui, avendo un amico residente in territorio diverso dal proprio, farsi prescrivere quel medicinale cosÏ costoso nella propria regione e il gioco è fatto.
Insomma, questa operazione, che in gergo tecnico passa come delisting (la possibilità di mettere a pagamento farmaci altrove gratuiti), rischia di colpire solo alcune categorie di malati lasciandone indenni altre. Invece, l’applicazione di forme blande di partecipazione alla spesa farmaceutica, su base nazionale, danno l’impressione al cittadino di una uniformità dei servizi sanitari sparsi sul territorio.